Ricerca e Sviluppo

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RICERCA E INNOVAZIONE PER LE IMPRESE

Le aziende che investono in ricerche e sviluppo possono usufruire di un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, come sancito nella legge di Stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, riferita agli anni dal 2015 al 2019.  Tap Tech S.r.l.s., in qualità di Spin-Off della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Mantova, equiparata ad Istituzione Universitaria in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000, conduce ricerche utili a supportare le aziende, applicando con correttezza e rigore questa legge, attraverso una corretta gestione delle attività e reali processi di ricerca e sviluppo.

La ricerca è un motore fondamentale per lo sviluppo di tutte le  aziende.

Gli esecutivi politici succedutisi nel corso dell’ultimo decennio più volte hanno stimolato l’innovazione delle imprese. All’interno delle varie leggi di stabilità sono stati inseriti strumenti che permettessero di generare vantaggi fiscali alle imprese che avessero investito in ricerca e sviluppo soprattutto assieme a centri di eccellenza riconosciuti: il sistema universitario; centri di ricerca e aziende esperte del settore in cui si sarebbe condotta la ricerca.

Anche la legge di stabilità 2015, Legge 190 del 23 dicembre 2014, riportava questo strumento, i cui decreti attuativi sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale a fine luglio 2015.

Proponiamo qui una sintesi di come procedere per valutare l’opportunità di sviluppare una ricerca:

Punto 1. Per ricerca si intende la realizzazione di un prodotto, un processo, un servizio innovativo rispetto alla normale attività dell’azienda che la promuove.
Questo significa che non è ricerca il cambio di strumenti di produzione; non lo è un mero processo di riorganizzazione aziendale; non lo è il semplice inserimento di un nuovo servizio da offrire alla propria clientela.
È invece ricerca la creazione di un nuovo prodotto, e del suo modo di produrlo (allora i costi di nuovi strumenti e macchinari potrebbero essere strumentali alla ricerca e quindi parte di essa); lo è lo studio di un nuovo modo di organizzare il lavoro, che partendo anche da dati conosciuti, proponga sistemi innovativi e performanti  (individuazione di nuovi obiettivi aziendali che impongono la rivisitazione delle attività delle persone e dei processi di lavoro, ad esempio); lo è pure lo studio di proposizione di un servizio esistente o nuovo, purché in questo studio siano presenti caratteri di innovazione (ad esempio un nuovo approccio alla clientela, uno studio migliorativo sull’offerta di servizi finanziari, ecc.). È ricerca uno sviluppo software innovativo.

Punto 2. Il credito d’imposta  del 50% delle spese sostenute si genera sui costi contrattuali, sul costo del personale interno, sulle consulenze, sulle quote di ammortamento di strumenti e software, ovvero sui costi che l’azienda sostiene per la ricerca.

Punto 3. Oltre a generare un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute, tutte le spese sono completamente detraibili ai fini IRES e IRAP.

Punto 4. Per accedere al credito d’imposta non occorre produrre alcuna istanza, è un meccanismo automatico.

Punto 5. L’agenzia delle entrate ha comunicato un codice tributo (6857) da inserire nel modello F24 dove si procederà a compensazione tra il dare e l’avere

Punto 6. In nessun caso il credito d’imposta genererà un rimborso al creditore, è esigibile solo in compensazione

Punto 7.  Periodo e dotazione del credito di imposta esigibile, ovvero:
il periodo è attualmente compreso tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2020.
Sono oltre 2 miliardi di euro messi a disposizione nel periodo.

Punto 8.
Nei precedenti strumenti di credito d’imposta non sono mai state esaurite le risorse (nel periodo 2011-2012 su 200 ML di € a disposizione, ne sono stati usati solo 60)Esaurite le risorse non sarà possibile per le aziende esigere il credito.

Punto 9. Il credito d’Imposta può essere richiesto a partire dall’anno fiscale successivo a quello d’impegno della spesa: spesa nel 2015, credito nel 2016. Spesa nel 2016, credito nel 2017 e così via.

Punto 10. Il minimo investimento in ricerca per avere diritto al credito d’imposta è di € 30.000,00 per ogni anno fiscale di riferimento dell’investimento, Il massimo credito esigibile è pari a 20 milioni di Euro (legge di bilancio 2017)

Punto 11. Tutte le spese sostenute devono essere certificate da un  revisore contabile terzo ai contraenti del contratto di ricerca.

Punto 12. I benefici fiscali ottenuti per ricerca e innovazione sono sommabili a tutti gli altri benefici della normativa di industria 4.0 e sommabili a qualsiasi altro beneficio fiscale, a meno che non sia espressamente vietato il cumulo da quest’ultimo.

Nota: il valore del credito d’imposta si genera tenendo conto che:  la spesa complessiva “ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”. Ovvero, posto che nel triennio 2012-2013-2014 l’azienda abbia fatto investimenti pari a 100mila Euro di media, un eventuale investimento nel 2018 genererà credito d’imposta solo per quel valore oltre i 100 mila Euro.

Ex investimenti:

2012  € 50mila
2013  € 100mila
2014  €  150mila
Media:  € 100mila
Investimento nel 2018: € 150mila
Credito d’imposta maturato:
€ 150mila (investimento) – € 100mila (media triennio) = € 50mila (valore eleggibile alla generazione del credito)
Credito: €  25mila.

COME FARE UNA RICERCA

  1. Contattarci all’indirizzo email “info@taptech.eu”.
  2. Incontrare i nostri esperti per valutare se ciò che si intende sviluppare è da considerarsi ricerca e costituire un progetto sostenibile, dal punto di vista sostanziale e formale.
  3. Incontrare, assieme al proprio commercialista e/o consulente fiscale i consulenti fiscali del nostro staff per comprendere se la situazione fiscale e patrimoniale dell’azienda consente la ricerca.
  4. Visionare, studiare e far proprie le leggi che regolano lo strumento del credito d’imposta.
  5. Individuare la tipologia di spese ammissibili alla ricerca
  6. Predisporre il progetto di ricerca (tramite format da noi predisposti e affiancamento ai nostri esperti)
  7. Sottoscrivere il contratto di ricerca con Tap Tech.
  8. Tap Tech nomina un responsabile scientifico incaricato del progetto.
  9. L’Azienda indica un referente per l’azienda rispetto al progetto.
  10. Avvalersi della nostra consulenza per preparare correttamente i documenti necessari alla revisione.
  11. Seguire costantemente i lavori di ricerca partecipando attivamente alle riunioni periodiche sullo stato avanzamento lavori.
  12. Chiedere sempre tutte le spiegazioni del caso ai nostri esperti, al fine di raggiungere un livello di collaborazione ottimale.
  13. Individuare un revisore contabile e sottoporre a lui in via preventiva progetto e piano dei conti (opzione consigliata)
  14. I risultati della ricerca, potranno dare vita ad una pubblicazione.

Di seguito riportiamo l’appendice delle norme più rilevanti per le attività di ricerca:

  • Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 76 del 28 Marzo 2008;
  • Articolo 1 del Decreto Legge di Sviluppo del 13 Maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla Legge del 12 Luglio 2011 n. 106;
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E del 28 Novembre 2011;
  • Legge del 23 dicembre 2014 n° 190 “Legge di Stabilità 2015”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2014;
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 174 del 29 luglio 2015
  • Legge di bilancio 2017 del Novembre 2016
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COMPENDIO

L’utilizzo del credito d’imposta è stato normato dalla circolare dell’agenzia delle entrate n° 5/E del 16 marzo 2016.

Particolare attenzione deve essere posta ai tipi di ricerca ammissibile, che sono:

“…L’elencazione delle attività ammissibili ricalca sostanzialmente le “Definizioni” recate dal paragrafo 1.3, punto 15, della vigente “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 (pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014)1 relative, rispettivamente, alla “ricerca fondamentale” (lettera m), alla “ricerca industriale” (lettera q) e allo “sviluppo sperimentale” (lettera j). …”

Per “ricerca fondamentale” si intendono  i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

In merito alle “utilizzazioni pratiche dirette”, il decreto attuativo, all’articolo 2, comma 1, lettera a), ha espressamente specificato che non devono essere previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale.

Sono classificabili nella “ricerca industriale” le attività di:

– ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
– creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.

Sono classificabili nello “sviluppo sperimentale” le attività di:

– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; la corrispondente disposizione del decreto attuativo ha ricompreso, tra le attività ammissibili nell’ambito dello sviluppo sperimentale, anche gli “studi di fattibilità”.

Costi eleggibili (ex 5/E 16/03/2016)

Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro e, nello specifico, quelle relative a:

  1. a) personale altamente qualificato (La legge di Bilancio 2017 porta tutto il personale impiegato in ricerca al 50%) impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 annesso al decreto-legge n. 145 del 2013 (aggiunto dal comma 36 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2015 e allegato al presente documento);
  2. b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 ( pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989), in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell’IVA;
  3. c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221(c.d. ricerca “extra-muros”); d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
  4. d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Per quanto riguarda quanto concerne le regole che gestiscono il rapporto tra i soggetti che commissionano ed eseguono la ricerca, troviamo al 2.2.3 della circolare in oggetto le seguenti indicazioni:

Spese per contratti di ricerca “extra-muros”

La terza categoria di costi eleggibili è indicata alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 3, ai sensi della quale sono ammissibili le “spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché quelle relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”.

Con riferimento alle spese relative a contratti di ricerca stipulati con “altre imprese”, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto attuativo precisa che sono agevolabili le spese commissionate a imprese “diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”.

In proposito, la relazione illustrativa al decreto attuativo precisa che la ricerca “extra-muros” si identifica con quella commissionata ad università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché “ad altri soggetti”, comprese le start-up innovative.

Utilizzo del credito d’imposta

Il comma 8 dell’articolo 3 stabilisce che il credito di imposta “è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”.

In merito alla data a partire dalla quale il credito di imposta può essere fruito dal soggetto beneficiario, il comma 3 dell’articolo 6 del decreto attuativo dispone che “il credito di imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi … sono stati sostenuti” atteso che, come rilevato dalla relazione illustrativa, “è solo da quel momento che sono noti tutti gli elementi per la determinazione del calcolo della spesa incrementale ed è, quindi, verificabile la spettanza e l’entità del credito d’imposta”.

Per consentire la fruizione dell’agevolazione, con risoluzione n. 97/E del 25 novembre 2015, è stato istituito il codice tributo “6857”, denominato “Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”, da indicare in sede di  compilazione del modello di versamento F24, operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Sempre ai sensi del comma 8 dell’articolo 3, il credito di imposta “deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi”.

Al riguardo, l’articolo 6, comma 1, del decreto attuativo precisa che tale adempimento riguarda la “dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi di cui all’articolo 4”.

Più precisamente, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Per quanto riguarda l’indicazione nel quadro RU dei modelli UNICO 2016, approvati con riferimento al periodo di imposta 2015, si fa presente che è stato previsto l’apposito codice (“Codice credito B9”) con riferimento al quale possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12.

Tap Tech è partner di:

Istituto Universitario di Pedagogia e Scienze Sociali – Varsavia

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – Milano